Attenzione: per presentare questa pratica seleziona la Città metropolitana di Roma Capitale come amministrazione destinataria nel menu in alto a sinistra.
Tutte le attività che producono emissioni e che non rientrano nel campo di applicazione di:
- dichiarazione di attività in deroga (impianti e attività definiti dal Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152, art. 272, com. 1 ed elencati alla Parte I dell’Allegato IV alla Parte V)
- autorizzazione in via generale (impianti e attività definiti dal Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152, art. 272, com. 2 ed elencati alla Parte II dell’Allegato IV alla Parte V)
- AUA (Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59)
- AIA e impianti di incenerimento/coincenerimento (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 267, art. 267, com. 2 e 3)
- impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 269, com. 10)
- impianti termici civili sotto i 3MW di potenza termica nominale
devono essere autorizzate ai sensi del Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 269 (autorizzazione in procedura ordinaria).
Ricadono in questa categoria anche le attività elencate alla Parte II dell’Allegato IV alla Parte V del Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 per le quali non sono state predisposte in sede regionale le relative autorizzazioni in via generale.
L’autorizzazione in procedura ordinaria deve essere richiesta in caso di:
- costruzione di un nuovo stabilimento
- trasferimento in altra località di un stabilimento già autorizzato
- modifica sostanziale di un impianto
- rinnovo dell’autorizzazione
- voltura dell'autorizzazione (subingresso)
- variazione della denominazione e/o della ragione sociale
Il provvedimento autorizzativo ha una durata di 15 anni e stabilisce le modalità di convogliamento, captazione, contenimento e abbattimento delle emissioni, nonché del campionamento e analisi.
Approfondimenti
La messa in esercizio equivale all’avvio dell’attività e alla prima accensione dell’impianto. Durante la messa in esercizio, il gestore deve valutare la conformità dello stabilimento al progetto autorizzato e l’idoneità degli impianti realizzati. La messa in esercizio deve essere effettuata secondo la tempistica prevista nell'autorizzazione (pena la contestazione della violazione delle prescrizioni e la data deve essere comunicata almeno 15 giorni prima alla Città metropolitana (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 269, com. 6).
Alla messa in esercizio segue la fase di messa a regime, durante la quale il gestore ha l’obbligo di verificare la rispondenza degli impianti all'autorizzazione attraverso analisi ai punti di emissione nelle condizioni di massimo esercizio. La messa a regime dell'impianto deve essere effettuata secondo la tempistica prevista nell'autorizzazione e la data deve essere comunicata almeno dieci giorni prima alla Città metropolitana.
Il gestore dell'impianto deve effettuare il rilevamento delle emissioni in un periodo continuativo di marcia controllata decorrente dalla messa a regime di durata non inferiore a dieci giorni, per la determinazione di tutti i parametri indicati nell'autorizzazione. La data delle analisi delle emissioni deve essere comunicata almeno dieci giorni prima alla Città metropolitana.
Il gestore deve poi inoltrare i risultati delle analisi, secondo le modalità previste in autorizzazione, alla Città metropolitana.
Con cadenza annuale, a partire dalla data dell'autorizzazione, devono essere effettuati campionamenti analitici, per tutti i parametri indicati nell'autorizzazione. Il gestore ha l'obbligo di trasmettere alla Città metropolitana tale certificazione.
Per ciascuna macchina installata, il gestore deve compilare un registro relativo all'utilizzo dei solventi ed elaborare, annualmente, il piano di gestione dei solventi. Copia delle registrazioni e del piano di gestione dei solventi devono essere conservati nello stabilimento, a disposizione dell’autorità competente per il controllo.
In caso di cessazione dell’attività, il gestore dovrà comunicare alla Città metropolitana la data di cessazione dell’attività e la data prevista per l'eventuale smantellamento dello stesso, entro 30 giorni dalla cessazione.