Chiedere il rilascio dell'autorizzazione in procedura ordinaria alle emissioni in atmosfera

Chiedere il rilascio dell'autorizzazione in procedura ordinaria alle emissioni in atmosfera

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Tutte le attività che producono emissioni e che non rientrano nel campo di applicazione di:

devono essere autorizzate ai sensi del Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 269 (autorizzazione in procedura ordinaria).

Ricadono in questa categoria anche le attività elencate alla Parte II dell’Allegato IV alla Parte V del Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 per le quali non sono state predisposte in sede regionale le relative autorizzazioni in via generale.

L’autorizzazione in procedura ordinaria deve essere richiesta in caso di:

  • costruzione di un nuovo stabilimento
  • trasferimento in altra località di un stabilimento già autorizzato
  • modifica sostanziale di un impianto
  • rinnovo dell’autorizzazione
  • voltura dell'autorizzazione (subingresso)
  • variazione della denominazione e/o della ragione sociale

Il provvedimento autorizzativo ha una durata di 15 anni e stabilisce le modalità di convogliamento, captazione, contenimento e abbattimento delle emissioni, nonché del campionamento e analisi.

Approfondimenti

Messa in esercizio dello stabilimento

La messa in esercizio equivale all’avvio dell’attività e alla prima accensione dell’impianto. Durante la messa in esercizio, il gestore deve valutare la conformità dello stabilimento al progetto autorizzato e l’idoneità degli impianti realizzati. La messa in esercizio deve essere effettuata secondo la tempistica prevista nell'autorizzazione (pena la contestazione della violazione delle prescrizioni e la data deve essere comunicata almeno 15 giorni prima alla Città metropolitana (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 269, com. 6).

Messa a regime dello stabilimento

Alla messa in esercizio segue la fase di messa a regime, durante la quale il gestore ha l’obbligo di verificare la rispondenza degli impianti all'autorizzazione attraverso analisi ai punti di emissione nelle condizioni di massimo esercizio. La messa a regime dell'impianto deve essere effettuata secondo la tempistica prevista nell'autorizzazione e la data deve essere comunicata almeno dieci giorni prima alla Città metropolitana.

Il gestore dell'impianto deve effettuare il rilevamento delle emissioni in un periodo continuativo di marcia controllata decorrente dalla messa a regime di durata non inferiore a dieci giorni, per la determinazione di tutti i parametri indicati nell'autorizzazione. La data delle analisi delle emissioni deve essere comunicata almeno dieci giorni prima alla Città metropolitana.

Il gestore deve poi inoltrare i risultati delle analisi, secondo le modalità previste in autorizzazione, alla Città metropolitana.

Analisi annuali

Con cadenza annuale, a partire dalla data dell'autorizzazione, devono essere effettuati campionamenti analitici, per tutti i parametri indicati nell'autorizzazione. Il gestore ha l'obbligo di trasmettere alla Città metropolitana tale certificazione. 

Registro e piano gestione solventi

Per ciascuna macchina installata, il gestore deve compilare un registro relativo all'utilizzo dei solventi ed elaborare, annualmente, il piano di gestione dei solventi. Copia delle registrazioni e del piano di gestione dei solventi devono essere conservati nello stabilimento, a disposizione dell’autorità competente per il controllo.

Cessazione attività/impianti

In caso di cessazione dell’attività, il gestore dovrà comunicare alla Città metropolitana la data di cessazione dell’attività e la data prevista per l'eventuale smantellamento dello stesso, entro 30 giorni dalla cessazione.

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 13:20.23