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La Città metropolitana di Roma Capitale è competente all’approvazione dei progetti e rilascio di autorizzazioni alla realizzazione e alla gestione di impianti di smaltimento o di recupero dei rifiuti, ai sensi del Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 208 e della Legge regionale 09/07/1998, n. 27, ad eccezione degli impianti che rientrano nelle seguenti tipologie:
- autorizzazione integrata ambientale (AIA) (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 208, com. 2 e art. 6,com. 13)
- autorizzazione di impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra (Legge regionale 09/07/1998, n. 27, art. 5, com. 2)
- attività di raccolta attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento e utilizzazione dei fanghi in agricoltura all'attività di raccolta e di eliminazione degli olii usati (Legge regionale 09/07/1998, n. 27, art. 5, com. 2, let. c)
- autorizzazione di impianti per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti dei materiali inerti lapidei provenienti da demolizioni e costruzioni non contenenti amianto (Legge regionale 09/07/1998, n. 27, art. 6, com. 2, let. a)
- autorizzazione di impianti per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti provenienti dalla demolizione degli autoveicoli a motore e rimorchi, dalla rottamazione dei macchinari e delle apparecchiature deteriorati e obsoleti (Legge regionale 09/07/1998, n. 27, art. 6, com. 2, let. b).
Il provvedimento autorizzativo stabilisce le condizioni per la realizzazione e le prescrizioni di gestione e di funzionamento dell’impianto, ha una durata di dieci anni ed è rinnovabile.